Verifica della qualità e dell'efficacia delle attività amministrative e gestionali

La verifica dell'efficacia e della qualità delle attività amministrative, sia a livello di sistema universitario nazionale sia a livello di ateneo, si qualifica quale momento di crescente importanza anche in relazione all'opportunità di conseguire obiettivi orientati a una distribuzione efficiente e meritocratica delle risorse disponibili e a una valorizzazione delle risorse umane.

Le attività del Nucleo di Valutazione, in tale contesto, si estrinsecano principalmente con la predisposizione della Relazione a corredo del consuntivo annuale ex lege 537/1993 e con l'esercizio delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.

 

L’art. 5. co. 22 della legge 537/93 - istitutiva dei Nuclei di Valutazione nelle Università - prevede una relazione del NdV a “corredo” del “consuntivo annuale” che non rientra più tra gli allegati al bilancio previsti dalla riforma gradualmente avviata con il D.lgs 18/2012. Il D.lgs. 19/2012, artt. 12 e 14, ha previsto, invece, che il NdV di ogni Ateneo svolga un’attività annuale di controllo, monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, della ricerca e dell’assicurazione della qualità e riporti i risultati di tale attività in una relazione annuale redatta sulla base di specifiche indicazioni dell’ANVUR. Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, che è l’organo indipendente di consulenza e di controllo interno relativamente alla regolarità della gestione amministrativa, esprime un parere all’approvazione del Bilancio unico di Ateneo da parte del Consiglio di Amministrazione, riportato nella propria relazione allegata al Bilancio, contenente anche la verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, ex art. 3 del D.lgs. 199/2011, la relazione del NdV, ancora prevista dall’art. 5 della legge 537/93, costituisce un’integrazione dell’attività del Nucleo di cui ai già richiamati artt. 12 e 14 del D.lgs. 19/2012.

 

In ogni amministrazione pubblica italiana, inoltre, deve essere presente un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previsto dal D.Lgs 150/2009, poi novellato dal D.Lgs 74/2017. Con la Delibera n. 9/2010 l'allora Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - CiVIT (oggi A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione) ha espresso l'avviso secondo cui le università "non sono tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009" e "che a decorrere dal 30 aprile 2010, l'attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei di valutazione ai sensi della legge n. 537/1993, come integrata e modificata dalla legge n. 370/1999". Con la conversione in Legge n. 98 del 9 agosto 2013 del D.L. 69/2013 è divenuta di competenza dell’ANVUR anche la valutazione delle attività amministrative degli Atenei, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 del D.lgs. 150/2009, che sono i principi generali che regolano il Sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché “in conformità ai poteri di indirizzo” dell'ANAC.

Negli Atenei, quindi, la funzione di OIV è svolta dal Nucleo di Valutazione, le cui responsabilità riguardano la valutazione del ciclo della performance dell’Ateneo e l’attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Come previsto dalla normativa, relazioni e documenti dell'OIV, inerenti alla performance e alla trasparenza, sono pubblicati nelle sezioni di riferimento della pagina Amministrazione Trasparente dell'Ateneo.

 

In relazione al Ciclo della Performance, le responsabilità del Nucleo di Valutazione nell’ambito del processo di valutazione della performance dell'Ateneo sono:
  • verificare il funzionamento complessivo del ciclo della performance;
  • valutare la performance del Direttore Generale (art. 9, D.lgs. 150/09);
  • monitorare gli obiettivi intermedi di performance istituzionale e organizzativa (art. 6, D.lgs. 150/09);
  • validare la Relazione sulla Performance e predisporre un apposito Documento di validazione della Relazione sulla Performance;
  • valutare la performance di Ateneo tramite la Relazione Annuale - Sezione Performance sul “funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni” (art. 10 D.lgs. 150/09);
  • formulare un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

 

A questo link è disppnbile una panoramica della principale documentazione predisposta dal NdV in relazione alle attviità di verifica dell'efficacia e della qualità delle attività amministrative.