Valutazione delle attività amministrative
La valutazione delle attività amministrative, sia a livello di sistema universitario nazionale sia a livello di ateneo, si qualifica quale momento di crescente importanza anche relativamente alla possibilità di conseguire obiettivi orientati a una distribuzione efficiente e meritocratica delle risorse disponibili e a una valorizzazione delle risorse umane.
Già la Legge n. 537/1993 (art. 5 cc. 22 e 23) istituiva i Nuclei di valutazione nelle università "con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente."
Con la Legge n. 370/1999 all'art. 1, commi 1, 2 e 3, si ribadiva l'adozione, da parte delle università, di un sistema di valutazione interna "della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa", precisando che tali funzioni sono svolte dai Nuclei di valutazione.
L'art. 2 co. 1 lett. r, della Legge n. 240/2010 (allegati), stabilisce l'"attribuzione al Nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui al comma 2 lett. g) del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale".
Con la Delibera n. 9/2010 la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - CiVIT (oggi ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione) ha espresso l'avviso secondo cui le università "non sono tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009" e "che a decorrere dal 30 aprile 2010, l'attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei di valutazione ai sensi della legge n. 537/1993, come integrata e modificata dalla legge n. 370/1999".
Con la conversione in Legge n. 98 del 9 agosto 2013 del D.L. 69/2013 è divenuta di competenza dell’ANVUR anche la valutazione delle attività amministrative degli Atenei, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 del D.lgs. 150/2009, che sono i principi generali che regolano il Sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché “in conformità ai poteri di indirizzo” della CiVIT (oggi ANAC).
Si presentano, di seguito, alcuni link inerenti all'attività del Nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione delle attività amministrative: